Denuncia di trasferimento di proprietà art. 59 D.Lgs. 42/2004

Denuncia di trasferimento di proprietà di un bene di interesse culturale (“vincolato”) art. 59 D.Lgs. 42/2004

 

  • L’art. 59 indica le modalità di esecuzione della denuncia. Si ricorda che non basta l’atto ma la denuncia costituisce un documento a parte che deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 59
  • Si presenta in carta libera.
  • Si allega copia dell’atto di trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, denuncia di successione ecc. - NON il contratto preliminare).
  • La denuncia, nel caso di una compravendita, va effettuata entro 30 giorni dalla stipula dell’atto

 

Chi deve presentare la denuncia
- il venditore o donatore (“l’alienante”) – di solito il notaio che ha stipulato l’atto comunica il trasferimento di proprietà;
- l’acquirente, in caso di acquisto all’asta; 
- l’erede o legatario, in caso di successione.  

Si riporta il testo di norma. 

Art. 59. Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; 
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.